PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione e profilo professionale dell'ottico-optometrista).

      1. È istituita la professione sanitaria di ottico-optometrista, con il seguente profilo professionale: l'ottico-optometrista è l'operatore tecnico sanitario che, in quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica, della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti necessari a risolvere i problemi visivi, esegue, con tecniche optometriche, metodi oggettivi e soggettivi, autonomia professionale e responsabilità, l'esame delle deficienze visive; l'ottico-optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti visivi e le anomalie della visione sia attraverso la prescrizione, la fornitura, l'adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo e ausili per ipovedenti, sia mediante procedure di educazione visiva, sia mediante tecniche strumentali.

Art. 2.
(Ambito di attività dell'ottico-optometrista).

      1. L'ottico-optometrista è l'unico fornitore di qualsiasi mezzo ottico compensantivo, correttivo, migliorativo e protettivo, sia nell'ambito delle competenze proprie previste all'articolo 1, sia su prescrizione del medico oftalmologo. Educa l'utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all'ottimizzazione delle risorse visive.
      2. Qualora abbia il sospetto di un'alterazione morbosa della normale capacità visiva del soggetto, l'ottico-optometrista è tenuto ad inviare lo stesso al medico oftalmologo.

 

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Art. 3.
(Istruzione e formazione professionale dell'ottico-optometrista).

      1. La formazione professionale dell'ottico-optometrista avviene in ambito universitario, tramite appositi corsi di laurea triennali istituiti presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per il rilascio della laurea in ottica e optometria, secondo curricula determinati con le procedure previste dalla normativa vigente, in cui gli insegnamenti di materie sanitarie sono attivati in collaborazione con le facoltà di medicina e chirurgia.
      2. Possono altresì essere istituite lauree specialistiche e magistrali in ottica e optometria, secondo l'ordinamento universitario, finalizzate anche alla formazione dei docenti, dei ricercatori e dei dottorandi universitari.
      3. Il diploma di laurea, conseguito alla fine del corso triennale di cui al comma 1 e previa discussione di una tesi originale, secondo la normativa universitaria vigente, consente l'accesso all'esame di Stato, da effettuare dopo il periodo di un anno di praticantato presso un ottico-optometrista che, sotto la propria responsabilità, certifica il suo proficuo svolgimento.

Art. 4.
(Ordini professionali degli ottici-optometristi).

      1. L'esercizio della professione di ottico-optometrista è riservata ai soggetti iscritti agli appositi ordini professionali, istituiti in ogni regione e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Per l'iscrizione agli ordini professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) essere in possesso del diploma di laurea triennale in ottica e optometria, o di titolo equipollente, rilasciato al termine

 

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dei corsi di laurea in ottica e optometria istituiti, ai sensi dell'articolo 2, presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ovvero presso altre facoltà equipollenti, anche di Stati membri dell'Unione europea;

          c) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione;

          d) avere la residenza o il domicilio nella regione ovvero nella provincia autonoma ove si intende esercitare la professione.

      3. Chiunque esercita la professione di ottico-optometrista senza essere iscritto a uno degli ordini professionali previsti dal presente articolo, ovvero si fregia del titolo di dottore in ottica e optometria o di un titolo similare senza averlo conseguito ai sensi dell'articolo 3, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da 260 euro a 2600 euro.

Art. 5.
(Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi).

      1. È istituita la Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
      2. L'organizzazione degli ordini professionali degli ottici-optometristi è demandata alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che determinano il carattere regionale o provinciale del rispettivo ordine.
      3. Gli iscritti ad ogni singolo ordine professionale provvedono, per il suo funzionamento, alla necessaria dotazione economica, nonché attraverso gli ordini professionali regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla dotazione economica della Federazione nazionale degli ordini professionali degli ottici-optometristi.

 

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Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. In via transitoria hanno diritto all'iscrizione agli ordini professionali di cui all'articolo 4 della presente legge, tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della medesima, sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto o scuola superiore di optometria, o da istituto analogo, direttamente istituiti da enti pubblici territoriali o da questi riconosciuti.
      2. L'iscrizione agli ordini professionali di cui all'articolo 4 è altresì consentita agli ottici che dimostrano di aver esercitato continuamente la professione di ottico-optometrista per almeno quindici anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli ottici che non soddisfano almeno uno dei requisiti stabiliti dai commi 1 e 2 possono comunque accedere all'esame di Stato di abilitazione previa frequenza di un apposito corso di formazione la cui organizzazione e i cui contenuti sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 7.
(Disposizioni finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico previsti dal decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e dal decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, sono soppressi, fatto salvo il diritto al completamento degli studi per gli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio decreto 31

 

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maggio 1928, n. 1334, è abrogato. È comunque data facoltà agli ottici che, alla medesima data, non abbiano ancora sostenuto l'esame di Stato per l'abilitazione di continuare ad esercitare la propria attività, rimanendo iscritti negli elenchi ad esaurimento tenuti presso le competenti aziende sanitarie locali.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'allegato B annesso al decreto del Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.

Art. 8.
(Disposizione finanziaria ed entrata in vigore).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri a carico dello finanza pubblica.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.